| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 18/04/2005 n. 62Art. 27 - Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. 2. Il recupero delle minori imposte corrisposte è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali. 3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa. 4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1. 5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4. 7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile. 8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. Il recupero è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1º gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione. 11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni. 12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute. 13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata. 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, è applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute. 16. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1. Art. 28 - Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle società sportive 1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "ai fini civilistici e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini civilistici". Art. 29 - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di at- tuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. 8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento". 2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro. 2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. 2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto. 2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. 2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro". 3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|